A proposito di diritto d'autore
[Giuseppe di Liddo - mss 220, 11/05/2002]
Riprendo un attimo il discorso del diritto d'autore. Mi sono posto il problema pratico di valutare la possibilità di "usare, nell'ambito di un percorso formativo, "casi" e/o "documentazione già prodotta" e resa disponibile on line all'interno di un sito che fa da supporto per un corso di formazione medica on line su un certo tema". Se questo materiale venisse "rielaborato" o usato a "pezzi" per creare un nuovo caso o un nuovo documento, qual'è la situazione in ordine al diritto d'autore. Credo che i brani riportati qui sotto aiutino a farsi un'idea delle possibilità d'azione. Il materiale l'ho trovato sul sito http://www.patnet.it/ Mi sono preoccupato di chiedere (via e-mail) al proprietario il permesso di poterlo pubblicare nel sito del nostro progetto. Aspetto una risposta per domani. Comunque possiamo fare le nostre considerazioni. A presto. Beppe. http://www.patnet.it/ sezione : DOMANDE E RISPOSTE Chi è l'autore? Come acquista i diritti sulla propria opera? L'autore è colui che crea l'opera dell'ingegno. La titolarità dell'opera, e la conseguente protezione garantita dalla= legge si acquistano con la creazione dell'opera e la sua estrinsecazione, in qualunque forma avvenga, anche orale. Come regola generale l'autore non deve compiere alcuna formalità: né la pubblicazione, né registrazione della medesima presso gli appositi registri o presso la SIAE. Teoricamente la legge pone a carico dell'autore l'obbligo di registrare le opera protette nell&#821= 7;apposito registro generale istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma il deposito non ha efficacia costituiva dei diritti che spettano all'autore: i diritti, come già detto, nascono con l'estrinsecazione dell'opera. I registri adempiono ad una funzi= one di pubblicità. Dunque la recitazione orale di un'opera letteraria o l'esecuzio= ne di un brano musicale sono sufficienti per costituire il diritto in capo al loro autore; ma è ovvio che, in caso di contestazione, la fissazione per iscritto dell'opera, la sua pubblicazione o la sua registrazione possono costituire delle prove importanti contro chi voglia usurparne la paternità. In assenza di indicazioni contrarie, si presume autore chi è indicato come tale nell'opera. L'indicazione può trovarsi in capo o in conclusione di un volume; negli manifesti che annunciano una rappresentazione, un concerto, una recita; mentre quando è contenuta all'interno di un volume, senza alcun risalto, ed anzi non è in qualche maniera evidenziata, si dubita che possa essere valida. Chi è reputato autore dell'opera derivata? Cosa succede se l'autore crea la propria opera elaborando un'op= era preesistente? Se l'elaborazione è dotata di carattere creativo è tutelata dalla legge, ed autore sarà considerato l'elaboratore. Va però osservato che l'autore di ogni opera è titolare del diritto esclusivo di elaborare, trasformare, modificare la propria opera in qualsiasi modo. E quindi prima di accingersi a trasformare, modificare, elaborare una creazione altrui protetta dal diritto d'autore, sarà necessario ottenere il consenso del suo autore: in caso contrario l'autore dell'opera elaborata rischierà di non p= otere esercitare alcun diritto su di essa e di avere violato i diritti dell'autore dell'opera elaborata. Cos'è l'opera collettiva? Si definisce collettiva l'opera che è creata con la riunione di opere= o di diverse parti di più opere, come risultato della scelta e del coordinamento per un determinato fine letterario, scientifico, politico, artistico in genere, e così via. Si tratta di enciclopedie, dizionari, riviste, giornali; spesso in esse vengono fatte rientrare le opere multimediali su cd-rom, quando sono composte da riunione di contributi di natura diversa ed appartenenti a vari autori (si pensi, ad esempio, alla storia di una squadra calcistica, contenente recensioni, fotografie, filmati, interviste). Tale opera, ove abbia carattere di creazione autonoma, è protetta come opera originale: vengono però ovviamente salvaguardati i diritti d'autore spettanti ai titolari delle singole parti di opere che costituiscono l'insieme. Si presti attenzione al fatto che l'attività creativa sta nell'organizzazione, nel coordinamento che riconduce i vari contributi ad unità. A chi spettano i diritti d'autore e di sfruttamento economico dell'opera collettiva? Se l'attività creativa sta nell'organizzazione del vario materi= ale che viene a comporre l'opera collettiva, autore sarà considerato colui che organizza e dirige l'opera stessa. I diritti di utilizzazione economica spetteranno, invece, all'editore. Gli autori delle singole opere conserveranno invece il diritto di sfruttarle liberamente, e che nell'opera collettiva venga indicato il= proprio nome (fatto salvo, ovviamente, ogni diverso accordo). Come sono regolati gli articoli per riviste e giornali? Alcune specifiche norme sono previste per gli articoli da pubblicarsi su riviste e giornali: le esigenze di coordinamento di un lavoro che richiede la collaborazione di numerosi soggetti (si pensi alla redazione di un quotidiano) e che viene solitamente svolto in tempi ristrettissimi, impone il temperamento di alcune facoltà spettanti ai singoli autori degli articoli ed al personale di redazione, a favore dell'opera di organizzazione svolta dal direttore. Ed allora il direttore potrà introdurre negli articoli quelle modificazioni di forma richieste dalla natura e dai fini del giornale: è ovvio che tale facoltà del direttore comprime il corrispondente diritto dell'autore ad autorizzare le modificazioni del proprio lavoro. Viene in ogni caso fatto salvo il diritto dell'autore ad opporsi a qualunque modifica lesiva del proprio onore = e della propria reputazione. Gli articoli dei redattori possono essere riprodotti entro 6 mesi, decorsi i quali il redattore ne riacquista la libera disponibilità. Così avviene anche se l'articolo è inviato al giornale da persona estranea alla redazione; questi ne riprende la disponibilità se non riceve notizia dell'accettazione dopo un mese dall'invio. Non c= 'è obbligo di conservare o restituire i manoscritti non richiesti pervenuti al giornale. Il personale di redazione non ha neppure il diritto ad essere indicato come autore nella riproduzione dell'opera: in questi casi, il direttore del giornale può anche sopprimere o ridurre l'articolo del collaboratore in conformità alla natura e ai fini del giornale. Cosa sono le opere in collaborazione? E le opere composte? Sono opere in collaborazione quelle opere create con il contributo indistinguibile di più persone: il contributo deve essere di natura creativa, e non tecnica o organizzativa. Tipico esempio è un libro scritto a quattro mani. Il diritto d'autore spetta in comune a tutti i coautori: e se la difesa del diritto morale appartiene e può essere esercitata anche da un solo autore, per lo sfruttamento economico si applicano le norme che regolano la comunione dei beni: le quote, salvo diverso accordo scritto, si presumono uguali. In particolare, per pubblicare o comunque divulgare per la prima volta al pubblico l'opera, sarà necessario il consenso di tutti i coautori: solo in caso di rifiuto ingiustificato ci si potrà rivolgere al giudice. In tale categoria di opere non rientrano i film, in cui i diversi contributi sono idealmente e materialmente distinguibili (sceneggiatura, musica, e così via): si tratta, in questo caso, di opera composta. Sono contributi che, pur conservando una propria autonomia, si strutturano come elementi essenziali di un'unica opera.= I vari contributi possono essere utilizzati separatamente dal proprio autore, nei limiti previsti dalla legge e dagli accordi tra le parti. Nell'opera composta rientrano le opere drammatico-musicali, le opere = coreografiche, le opere cinematografiche. Elenco delle pubblicazioni sul tema del diritto d'autore Tratto da http://www.patnet.it/ sezione INFORMAZIONI / NORME E DOCUMENTI Libro verde - La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno (Fonte Comunità europea - Commissione DGXV 22/10/98) Libro verde - Rapporto sulla contraffazione e la pirateria (Fonte Comunità europea - giugno 1999) Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa (Fonte: Comunità europee) Parere del Comitato economico e sociale in merito al "Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa - Promuovere l'innovazione tramite il brevetto" (Fonte: Comunità europea GUCE C 129 del 27/04/98) The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe (Fonte Comunità europea - Commissione DGXV - 12/02/99) Le iniziative da assumere a seguito del Libro Verde sul Diritto d'Autore e i diritti connessi nella società dell'informazione (Fonte Comunità europea - Commissione DGXV - 20/11/98) Primo Piano d'Azione per promuovere l'innovazione in Europa (Fonte: Cordis) Technology Implementation Plan (Fonte: Cordis 02/05/1998) Implementation of the first Action Plan of innovation in Europe (Fonte: Cordis 14/01/1998)