Would you like to make this site your homepage? It's fast and easy...
Yes, Please make this my home page!
A proposito di diritto d'autore
[Giuseppe di Liddo - mss 220, 11/05/2002]
Riprendo un attimo il discorso del diritto d'autore.
Mi sono posto il problema pratico di valutare la possibilità di
"usare, nell'ambito di un percorso formativo, "casi"
e/o "documentazione già prodotta" e resa disponibile on line
all'interno di un sito che fa da supporto per un corso di formazione
medica on line su un certo tema".
Se questo materiale venisse "rielaborato" o usato a "pezzi" per
creare un nuovo caso o un nuovo documento, qual'è la situazione in
ordine al diritto d'autore.
Credo che i brani riportati qui sotto aiutino a farsi un'idea delle
possibilità d'azione.
Il materiale l'ho trovato sul sito http://www.patnet.it/
Mi sono preoccupato di chiedere (via e-mail) al proprietario il
permesso di poterlo pubblicare nel sito del nostro progetto.
Aspetto una risposta per domani.
Comunque possiamo fare le nostre considerazioni.
A presto.
Beppe.
http://www.patnet.it/
sezione : DOMANDE E RISPOSTE
Chi è l'autore? Come acquista i diritti sulla propria opera?
L'autore è colui che crea l'opera dell'ingegno.
La titolarità dell'opera, e la conseguente protezione garantita dalla=
legge si acquistano con la creazione dell'opera e la sua
estrinsecazione, in qualunque forma avvenga, anche orale. Come regola
generale l'autore non deve compiere alcuna formalità: né la
pubblicazione, né registrazione della medesima presso gli appositi
registri o presso la SIAE. Teoricamente la legge pone a carico
dell'autore l'obbligo di registrare le opera protette nell̵=
7;apposito
registro generale istituito presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri. Ma il deposito non ha efficacia costituiva dei diritti che
spettano all'autore: i diritti, come già detto, nascono con
l'estrinsecazione dell'opera. I registri adempiono ad una funzi=
one di
pubblicità.
Dunque la recitazione orale di un'opera letteraria o l'esecuzio=
ne di
un brano musicale sono sufficienti per costituire il diritto in capo
al loro autore; ma è ovvio che, in caso di contestazione, la
fissazione per iscritto dell'opera, la sua pubblicazione o la sua
registrazione possono costituire delle prove importanti contro chi
voglia usurparne la paternità.
In assenza di indicazioni contrarie, si presume autore chi è indicato
come tale nell'opera. L'indicazione può trovarsi in capo o in
conclusione di un volume; negli manifesti che annunciano una
rappresentazione, un concerto, una recita; mentre quando è contenuta
all'interno di un volume, senza alcun risalto, ed anzi non è in
qualche maniera evidenziata, si dubita che possa essere valida.
Chi è reputato autore dell'opera derivata?
Cosa succede se l'autore crea la propria opera elaborando un'op=
era
preesistente? Se l'elaborazione è dotata di carattere creativo è
tutelata dalla legge, ed autore sarà considerato l'elaboratore.
Va però osservato che l'autore di ogni opera è titolare del diritto
esclusivo di elaborare, trasformare, modificare la propria opera in
qualsiasi modo. E quindi prima di accingersi a trasformare,
modificare, elaborare una creazione altrui protetta dal diritto
d'autore, sarà necessario ottenere il consenso del suo autore: in
caso contrario l'autore dell'opera elaborata rischierà di non p=
otere
esercitare alcun diritto su di essa e di avere violato i diritti
dell'autore dell'opera elaborata.
Cos'è l'opera collettiva?
Si definisce collettiva l'opera che è creata con la riunione di opere=
o di diverse parti di più opere, come risultato della scelta e del
coordinamento per un determinato fine letterario, scientifico,
politico, artistico in genere, e così via. Si tratta di enciclopedie,
dizionari, riviste, giornali; spesso in esse vengono fatte rientrare
le opere multimediali su cd-rom, quando sono composte da riunione di
contributi di natura diversa ed appartenenti a vari autori (si pensi,
ad esempio, alla storia di una squadra calcistica, contenente
recensioni, fotografie, filmati, interviste).
Tale opera, ove abbia carattere di creazione autonoma, è protetta
come opera originale: vengono però ovviamente salvaguardati i diritti
d'autore spettanti ai titolari delle singole parti di opere che
costituiscono l'insieme.
Si presti attenzione al fatto che l'attività creativa sta
nell'organizzazione, nel coordinamento che riconduce i vari
contributi ad unità.
A chi spettano i diritti d'autore e di sfruttamento economico
dell'opera collettiva?
Se l'attività creativa sta nell'organizzazione del vario materi=
ale
che viene a comporre l'opera collettiva, autore sarà considerato
colui che organizza e dirige l'opera stessa.
I diritti di utilizzazione economica spetteranno, invece,
all'editore.
Gli autori delle singole opere conserveranno invece il diritto di
sfruttarle liberamente, e che nell'opera collettiva venga indicato il=
proprio nome (fatto salvo, ovviamente, ogni diverso accordo).
Come sono regolati gli articoli per riviste e giornali?
Alcune specifiche norme sono previste per gli articoli da pubblicarsi
su riviste e giornali: le esigenze di coordinamento di un lavoro che
richiede la collaborazione di numerosi soggetti (si pensi alla
redazione di un quotidiano) e che viene solitamente svolto in tempi
ristrettissimi, impone il temperamento di alcune facoltà spettanti ai
singoli autori degli articoli ed al personale di redazione, a favore
dell'opera di organizzazione svolta dal direttore.
Ed allora il direttore potrà introdurre negli articoli quelle
modificazioni di forma richieste dalla natura e dai fini del
giornale: è ovvio che tale facoltà del direttore comprime il
corrispondente diritto dell'autore ad autorizzare le modificazioni
del proprio lavoro. Viene in ogni caso fatto salvo il diritto
dell'autore ad opporsi a qualunque modifica lesiva del proprio onore =
e della propria reputazione.
Gli articoli dei redattori possono essere riprodotti entro 6 mesi,
decorsi i quali il redattore ne riacquista la libera disponibilità.
Così avviene anche se l'articolo è inviato al giornale da persona
estranea alla redazione; questi ne riprende la disponibilità se non
riceve notizia dell'accettazione dopo un mese dall'invio. Non c=
'è
obbligo di conservare o restituire i manoscritti non richiesti
pervenuti al giornale.
Il personale di redazione non ha neppure il diritto ad essere
indicato come autore nella riproduzione dell'opera: in questi casi,
il direttore del giornale può anche sopprimere o ridurre l'articolo
del collaboratore in conformità alla natura e ai fini del giornale.
Cosa sono le opere in collaborazione? E le opere composte?
Sono opere in collaborazione quelle opere create con il contributo
indistinguibile di più persone: il contributo deve essere di natura
creativa, e non tecnica o organizzativa. Tipico esempio è un libro
scritto a quattro mani.
Il diritto d'autore spetta in comune a tutti i coautori: e se la
difesa del diritto morale appartiene e può essere esercitata anche da
un solo autore, per lo sfruttamento economico si applicano le norme
che regolano la comunione dei beni: le quote, salvo diverso accordo
scritto, si presumono uguali. In particolare, per pubblicare o
comunque divulgare per la prima volta al pubblico l'opera, sarà
necessario il consenso di tutti i coautori: solo in caso di rifiuto
ingiustificato ci si potrà rivolgere al giudice.
In tale categoria di opere non rientrano i film, in cui i diversi
contributi sono idealmente e materialmente distinguibili
(sceneggiatura, musica, e così via): si tratta, in questo caso, di
opera composta. Sono contributi che, pur conservando una propria
autonomia, si strutturano come elementi essenziali di un'unica opera.=
I vari contributi possono essere utilizzati separatamente dal proprio
autore, nei limiti previsti dalla legge e dagli accordi tra le parti.
Nell'opera composta rientrano le opere drammatico-musicali, le opere =
coreografiche, le opere cinematografiche.
Elenco delle pubblicazioni sul tema del diritto d'autore
Tratto da
http://www.patnet.it/
sezione INFORMAZIONI / NORME E DOCUMENTI
Libro verde - La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel
mercato interno
(Fonte Comunità europea - Commissione DGXV 22/10/98)
Libro verde - Rapporto sulla contraffazione e la pirateria
(Fonte Comunità europea - giugno 1999)
Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in
Europa
(Fonte: Comunità europee)
Parere del Comitato economico e sociale in merito al "Libro verde sul
brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa - Promuovere l'innovazione tramite il brevetto"
(Fonte: Comunità europea GUCE C 129 del 27/04/98)
The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the
Patent System in Europe
(Fonte Comunità europea - Commissione DGXV - 12/02/99)
Le iniziative da assumere a seguito del Libro Verde sul Diritto
d'Autore e i diritti connessi nella società dell'informazione
(Fonte Comunità europea - Commissione DGXV - 20/11/98)
Primo Piano d'Azione per promuovere l'innovazione in Europa
(Fonte: Cordis)
Technology Implementation Plan
(Fonte: Cordis 02/05/1998)
Implementation of the first Action Plan of innovation in Europe
(Fonte: Cordis 14/01/1998)